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L'art. 32, comma 2, del D.lgs. 81/08 stabilisce che "per lo svolgimento delle funzioni da parte dei RSPP e/o ASPP e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative".
Conformemente a quanto stabilito dall'accordo Stato - Regioni - Provincie del 26 gennaio 2006.
L'accordo su citato prevede tre distinti corsi di formazione:
Il titolo conseguito presso la nostra struttura e' spendibile nei seguenti settori:
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RSPP/ASPP Modulo B2 - Pesca